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T.U. 13/01/2006

Art. 247 (Normativa antimafia)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia.

Art. 248 (Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori – Modifiche degli allegati) (quanto al comma 2,art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998) 1 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 91, 99, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati

articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18. In ogni caso, le nuove soglie fissate dalla Commissione trovano applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M., a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. 2 Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l’allegato III e l’allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 249, comma 7. 3 Ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero per le politiche comunitarie e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice. Relazione all’articolo 248 Al comma 1, viene introdotto un meccanismo di adeguamento delle soglie alle revisioni periodiche cui provvede la Commissione europea, mediante d.p.c.m. che novella la norma primaria, senza necessità del più complesso iter della modifica legislativa. Si crea così un meccanismo di delegificazione della disciplina dell’importo delle soglie, che risponde ad esigenze di celerità. Si segnala che nell’ordinamento esiste già un meccanismo semplificato di adeguamento delle soglie, senza ricorrere allo strumento della legge (v. art. 3, d.p.r. n. 384 del 2001). Al comma 2 viene codificato il meccanismo previsto dalle direttiva per la revisione degli elenchi di organismi di diritto pubblico e enti aggiudicatori. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Costituisce trasposizione dell’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 402 del 1998. Va raccordato con l’articolo 249, comma 7, che prevede la notificazione dei provvedimenti di revisione alla Commissione. Il comma 3 richiamando l’art. 13 della l. n. 11 del 2005 indica il meccanismo di adeguamento degli allegati al codice alle modifiche apportate dalla Commissione agli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18, in sostanza delegificando, per il futuro, gli allegati.

Art. 249 (Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’Unione europea a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie) (artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e

71.2., direttiva 2004/17) 1 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18. 2 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18. 3 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell’anno precedente. 4 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell’anno precedente. 5 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione almeno ogni sei mesi, entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio, di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L’informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l’informativa. 6 Con le stesse modalità e termini di cui al comma 5, La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XX. 7 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi. Relazione all’articolo 249 Vengono raggruppate sistematicamente in questo articolo una serie di disposizioni sparse nella direttiva 2004/18 e nella direttiva 2004/17, che prevedono adempimenti vari a carico dello Stato italiano, nel rapporto con gli organi comunitari. Per lo Stato italiano l’organo competente a effettuare detti adempimenti viene individuato nel Dipartimento per le politiche comunitarie. Il comma 1 prevede la informazione alla Commissione dell’avvenuto re cepimento delle direttive 17 e 18 (obbligo previsto dagli artt.80.1, direttiva 2004/18 e 71.1., direttiva 2004/17). Il comma 2 prevede la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che vengono adottate nei settori di intervento delle direttive (obbligo previsto dagli artt. 80.2, direttiva 2004/18 e

71.2., direttiva 2004/17). I commi 3 e 4 prevedono la trasmissione alla Commissione dei prospetti statistici degli appalti aggiudicati, nei settori rispettivamente ordinari e speciali, con cadenza annuale (obbligo previsto dagli artt. 75, direttiva 2004/18 e 67, direttiva 2004/17). Il comma 5 e il comma 6 prevedono le informative alla Commissione di cui all’art. 59.1 e di cui all’art. 59.4, direttiva 2004/17, relativamente ai settori speciali. Il comma 7 prevede la comunicazione alla Commissione delle modifiche T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori (obbligo previsto dall’art. 1.9, ultimo periodo, direttiva 2004/18 e dall’art. 8, direttiva 2004/17).

Art. 250 (Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) (art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 21 ter, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 28, d. lgs. n. 157 del 1995; art. 80, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari è redatto dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, nonché dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell’anno precedente. 2 Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni 3 aggiudicatrici di cui all’allegato IV precisano: 4 a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative 5 disposizioni di attuazione contenute nel presente codice; 6 b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all’Accordo. 7

3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base: a) alle procedure di affidamento utilizzate;

b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all’allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all’allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;

c) alla nazionalità dell’operatore economico cui il contratto è stato affida to. 8 Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari. 9 Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, e per le altre stazioni 10 appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti 11 precisano: 12 a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformità al comma 3; 13 b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all’Accordo. 14 15 Il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell’allegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l’Accordo. 16 Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18. Relazione all’articolo 250 Viene recepito l’art. 76, direttiva 2004/18. Già le norme italiane di recepimento delle precedenti direttive prevedevano la compilazione del prospetto statistico (art. 35, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 80, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999; art. 21 ter, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 28, d. lgs. n. 157 del 1995), prevedendo tuttavia la trasmissione dei dati da parte delle singole amministrazioni al Dipartimento per le politiche comunitarie, che a sua volta li trasmetteva alla Commissione. Si è preferito creare un raccordo tra i dati disaggregati trasmessi dalle singole amministrazioni e l’onere di trasmissione a cura del Dipartimento politiche comunitarie, costituito da un’attività di raccolta e rielaborazione da parte dell’Osservatorio. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’ art. 80, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999, e dell’art. 35, d.lgs. n. 406 del 1991, lasciato in vita, a suo tempo, dal d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 251 (Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) (art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, d.lgs. n. 158 del 1995) T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 1 Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell’anno precedente. 2 Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attività cui si riferisce l’allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 186 a 192), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 215, nonché dei contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.

 

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